L’emergenza sanitaria in corso (ora prorogata al 30.04.2021) ha impedito e comunque reso estremamente difficoltosa e inopportuna la convocazione delle assemblee condominiali, tenuto conto dei rischi di contagio connessi alla presenza fisica di più persone riunite in uno stesso luogo, ai conseguenti divieti di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, alla difficoltà di garantire nel concreto il rispetto effettivo di tutte le misure di prevenzione.
A tutt’oggi, le suindicate criticità non possono dirsi superate. Gli spostamenti sono difficili ed in linea generale non vi è certezza che un’assemblea condominiale si possa considerare a tal punto urgente da poter essere convocata serenamente.
In ogni caso, al di là degli aspetti formali, resta l’aspetto sostanziale del rischio contagi.
Tutto ciò, in un periodo in cui gli amministratori di condominio vengono sollecitati a convocare assemblee per discutere dell’agevolazione fiscale Superbonus 110%.
Il decreto legge n. 33/2020 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74 all’articolo 1, comma 8, vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 10 del medesimo articolo statuisce che le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Il Dpcm (14.01.2021) in vigore dal 16.01.2021 al 5.03.2021, all’art. 1, comma 10, lettera o) prevedeva: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Il nuovo Dpcm (2.03.2021) in vigore dal 6.03.2021 prevede la sospensione dei “convegni, congressi ed eventi, ad ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”.
L’art. 66, comma 6, disposizioni attuative del codice civile, in ultimo modificato dall’art. 5-bis, comma 1, D.L. 7.10.2020, n. 125, convertito con modificazioni, dalla L. 27.11.2020 n. 159, prevede la possibilità dello svolgimento delle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini.
Data la novità della previsione, il dibattito è aperto e non si è ancora formato un preciso orientamento giurisprudenziale. Tuttavia, in una recente pronuncia del T.a.r. Piemonte Torino sez. II, 22.12.2020 n. 897, l’utilizzo della videoconferenza, come disposto dall’art. 66 disp. att. c.c., recentemente modificato, è stato indicato quale modo per superare agevolmente il rischio del contagio Covid-19 connesso alla partecipazione ad una assemblea condominiale.