ACCESSO AI FINANZIAMENTI, LIQUIDITA’ E CANCELLAZIONE CRIF
Crif: come ottenere la cancellazione dei propri dati
In questo periodo un cittadino o una piccola o media impresa è interessato ad accedere a forme di finanziamento. Il recente cd. Decreto Liquidità (8 aprile 2020 n. 23) prevede una garanzia dello Stato al 100% per l’ottenimento di prestiti a tasso agevolato fino a 25.000 euro. In pratica per un primo periodo (2 anni) si pagano solo interessi di pre ammortamento (con un tasso massimo fino al 2%) e poi il mutuo va in ammortamento per un periodo massimo di ulteriori 4 anni.
Cosa succede se sono già segnalato come “cattivo pagatore”?
Naturalmente l’Ente Finanziatotre, cioè una banca, è tenuta alla valutazione del merito creditizio e cioè a valutare la affidabilità del soggetto richiedente.
Ove chi richieda il prestito sia già segnalato come “cattivo pagatore” alla Centrale Rischi Finanziari (cd. CRIF), vuoi perché abbia saltato una o più rate di un mutuo, ma soprattutto perché da una valutazione complessiva l’intermediario creditizio valuti il debitore sofferente o comunque di già nota insolvenza, è sicuro che costui non otterrà alcun finanziamento, nonostante la garanzia dello Stato.
Tuttavia può succedere e purtroppo succede, che un soggetto conosca di essere considerato come “cattivo pagatore” presso la CRIF, proprio solo allorchè richiede un finanziamento. E non prima. Poichè la banca che ha operato la segnalazione negativa nella Centrale Rischi non lo ha mai comunicato prima all’interessato. Come invece deve fare!
Le banche, invero, ove operino segnalazioni negative, sono tenute ad una approfondita valutazione della situazione finanziaria del loro cliente, non essendo sufficiente un semplice ritardo di adempimento. In sostanza deve trattarsi di una grave e persistente (e non transitoria) condizione di difficoltà economica. La Centrale Rischi Finanziaria Spa è infatti un organismo che fornisce un supporto preventivo alla erogazione e gestione del credito, offrendo informazioni di referenza creditizia su persone fisiche o giuridiche. Ed è evidente che una segnalazione pregiudizievole in tale organismo impedisce l’ottenimento di un credito, anche solo per l’acquisto a rate di un televisore.
Presupposto di una segnalazione negativa è quindi una avvenuta e seria istruttoria sul destinatario, che appunto non può esaurirsi in un singolo episodio negativo (benchè le banche minaccino da subito di ricorrere a tale misura).
Accompagnata alla istruttoria vi è poi l’obbligo assoluto di informazione preventiva e successiva alla segnalazione, obbligo a carico della banca, punito in caso di carenza in termini di illegalità della segnalazione stessa. Numerose sono le pronuncie sia dei Giudici che dell’Arbitro Bancario Finanziario in termini di illegittimità di una segnalazione negativa, poiché carente degli obblighi informativi e del preavviso al cliente.
Cosa fare allora, se in occasione di una richiesta di credito, magari proprio ora necessaria, si viene a scoprire che la richiesta è stata rifiutata perché segnalati alla CRIF?
Crif: come ottenere la cancellazione dei propri dati
Ebbene, anzitutto, occorre ricorrere in via di urgenza ex art. 700 cpc al Giudice, dopo avere intimato alla Banca di operare la cancellazione. Ma anche richiedere il risarcimento del danno, sia per il danno di immagine e di perdita di credito finanziario, sia per il danno economico per il mancato o ritardato ottenimento del prestito.
Inoltre è bene sapere che, anche ove una segnalazione fosse stata operata correttamente, la banca o la finanziaria ha l’obbligo di cancellazione, pena il risarcimento del danno ove il credito oggetto di censura:
- sia poi comunque stato soddisfatto;
- non sia stato oggetto di recupero e l’intermediario vi abbia rinunciato;
- si sia prescritto;
- sia stato transatto;
- sia stato ceduto a terzi.
Insomma una errata o frettolosa segnalazione negativa CRIF, comporta un grave pregiudizio alla reputazione, soprattutto alla immagine commerciale di un imprenditore. In tal caso la banca incorre in una responsabilità civile per il danno patrimoniale e non patrimoniale recato.
E vi incorre pure se non provvede alla cancellazione dovuta di una segnalazione correttamente operata, ma superata da avvenimenti estintivi successivi.