Cittadino e centrale rischi: come accedere ai dati, verifica di eventuali errori, possibili rimedi, profili relativi al risarcimento del danno
Già in precedenti approfondimenti abbiamo affrontato il problema delle centrali rischi (vedasi Accesso ai finanziamenti, liquidità e cancellazione CRIF e da ultimo Le Centrali Rischi in Italia) ora vediamo il come accedervi e le soluzioni per illegittima segnalazione.
In particolare ogni cittadino può:
1) Verificare la propria situazione,
2) Ottenere cancellazione o rettifica in caso di errore;
3) Pretendere un risarcimento in caso di illegittima segnalazione da cui sia conseguito un danno.
La Verifica
Ogni cittadino ha diritto di conoscere se sussistono rilevazioni in Centrale Rischi sul suo conto e in relazione a sue posizioni debitorie. Si può effettuare la richiesta direttamente con la banca con cui si opera, oppure rivolgendosi direttamente alla Banca d’Italia: il servizio è gratuito.
La propria banca è tenuta a dare conto di relazioni effettuate anche su richiesta, fornendo copia delle rilevazioni: si tratta di una scheda sintetica, che serve come metodo di controllo per vedere se i dati coincidono con quanto ciascuno si aspetti.
Ove da questo preliminare controllo si rilevino inesattezze, occorre allora rivolgersi direttamente in Banca d’Italia, che mette a disposizione un report dettagliato, anche questo servizio viene reso gratuitamente. La richiesta può riguardare l’ultimo anno (ultimi 12 mesi), oppure anche periodi anteriori, richiesta e risposta possono avvenire via posta ovvero tramite mail pec.
Se si riscontrano errori occorre contattare chi ha fatto la (errata) segnalazione, poiché Banca di Italia non può intervenire in rettifica diretta sulle segnalazioni ricevute.
Una verifica periodica e’ sempre consigliabile, in quanto un eventuale errore di segnalazione può condurre ad effetti negativi quali la revoca dei fidi, la negazione di finanziamenti ovvero aggravio su posizioni già aperte.
Errori e illegittime segnalazioni
Di norma le contestazioni sulle segnalazioni in CR scaturiscono da:
a) riferimento ad un soggetto piuttosto che ad un altro;
b) errore sull’importo indicato rispetto a quello effettivo (es. sconfinamento rispetto ad un affidamento regolarmente concesso);
c) inesatta imputazione: scoperto di C/C invece di finanziamento a medio termine.
d) errata segnalazione a sofferenza.
Nei primi tre casi l’errore appare obiettivo, nella ipotesi d) (piuttosto frequente) invece c’è un ambito più discrezionale (benchè con dei limiti). Nella errata segnalazione “a sofferenza” deve infatti intervenire una valutazione, che se assente consente la protesta presso ABF e/o Giudice.
La giurisprudenza ha da tempo indicato i parametri, a cui gli operatori e intermediari si debbono attenere, per operare legittime (e in caso contrario illegittime) segnalazioni. E ciò atteso le gravi conseguenze che una segnalazione comporta.
Non si può, in linea generale, operare alcuna segnalazione per un mero inadempimento, ma occorre anzitutto:
1) esaminare la sussistenza di una obiettiva difficoltà economico-finanziaria ad adempiere (protesti cambiari, procedure esecutive in corso, ripetute inadempienze, ecc.).
Quindi le banche e gli intermediari finanziari devono:
2) fornire al destinatario un avviso finalizzato a ottenere l’adempimento, preavvisandolo di una (successiva) segnalazione, ottenendo prova di avvenuta ricezione di tale avviso.Sul punto i precedenti giurisprudenziali rimproverano alle banche dalla mancanza di prova dell’avviso, alla insussistenza di una situazione di insolvenza in quanto priva di indici di sofferenza, alla mancanza di un vero contraddittorio col cliente, fino alla infondatezza della inadempienza perchè connessa alla inesistenza del credito (ad es. anatocismo) ovvero a un piano di rientro.
In ogni caso, il cliente, una volta rilevato l’errore, può e deve operare la richiesta di correzione, richiesta a cui l’intermediario che ha effettuato la erronea segnalazione è tenuto a rispondere.
Come detto, Banca d’Italia non ha facoltà di agire, in quanto non compete a lei modificare i dati ricevuti.
Ove si intrattengono rapporti con più istituti bancari, appare necessario richiedere (e ottenere) una dichiarazione della banca che ha commesso l’errore, ciò ai fini di evidenziarlo agli altri istituti.
Se i rapporti con la banca non sono buoni, ottenere una tale dichiarazione potrà non essere agevole.
Ove non si pervenga all’auto dichiarazione ovvero alla spontanea correzione, vuoi magari perchè il segnalante ritenga pure di avere agito correttamente, bisogna necessariamente ricorrere a un reclamo formale tramite un avvocato ai fini della relativa tutela.
Le vie legali possono essere, anzitutto avviare un ricorso presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), costa pochissimo, tutto on line e le banche lo temono, adeguandosi alle decisioni.
Alternativamente tramite un ricorso in via d’urgenza ex art. 700 cpc presso il Tribunale competente.
Il risarcimento del danno
Questo aspetto è ancora piuttosto dibattuto, certamente l’istituto che effettua la errata segnalazione può essere chiamato a rispondere di danni diretti contrattuali, ma anche extracontrattuali (di immagine, alla reputazione). Vero è che comunque i giudici non sono inclini ad un automatismo come si dice in re ipsa.
La Cassazione (n. 21428/2017) ha peraltro ritenuto risarcibile il danno sotto il profilo della deminutio che la segnalazione comporta nell’accesso al credito e nella credibilità del destinatario.
Resta sempre la annosa questione della misura, cioè del quantum come si usa dire.Di portata agevole se sussistono perdite dirette (o danni emergenti), tipo revoca immotivata di affidamenti con conseguenti nocumenti sul flusso dei pagamenti e relativo seguito o ricorso a smobilizzo di fondi per far fronte a passività. Cosa diversa è invece la liquidazione di cd. danni morali o da turbamento, non sussistendo nel nostro ordinamento l’istituto di matrice anglosassone del danno punitivo. Le lesioni all’immagine o alla reputazione potranno trovare
soddisfazione in via equitativa e quindi con criteri assai discrezionali rimessi alla valutazione del giudice, che peraltro dovranno essere specificamente allegate, non sussistendo un automatico recepimento per effetto della negligente segnalazione bancaria.
Per specifiche e più dettagliate informazioni in materia potete inviare una mail ad avv.zuliani@