COVID – 19 E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO.

COVID – 19 E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO.

Il ruolo “attivo” di tutti (clienti, datori di lavoro e lavoratori) nell’applicazione delle misure di contenimento del contagio.

La distanza interpersonale con adozione di strumenti di protezione individuale viene indicata come la principale misura di contenimento del contagio da Covid-19.

Il d.p.c.m. 10.04.2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale 11.04.2020 n. 97, efficace dal 14.04.2020 al 3.05.2020, all’art. 1 lettera z, ha statuito, come noto, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 del medesimo decreto. Alla successiva lettera dd) del medesimo articolo si legge: “gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5”.

– Le misure di cui al richiamato allegato 5 sono le seguenti:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

  3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  6. Uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori

    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.

  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Nella Regione Veneto, lOrdinanza del Presidente della Regione n. 40 del 13 aprile 2020 ha, pure, aumentato la distanza interpersonale a due metri, fermo l’utilizzo di dispositivi individuali.

– il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.lgs. 81/2008), oltre a prevedere, tra l’altro, obblighi formativi e informativi del lavoratore da parte del datore di lavoro (richiamati altresì nel Protocollo condiviso del 14.03.2020), eleva il lavoratore a garante, egli stesso, della salute e sicurezza propria e delle persone presenti sul luogo di lavoro.

Si legge, infatti, all’art. 20 comma 1 del Testo Unico: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Al comma 2, si legge: “I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.