COVID – 19 E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO.
Il ruolo “attivo” di tutti (clienti, datori di lavoro e lavoratori) nell’applicazione delle misure di contenimento del contagio.
La distanza interpersonale con adozione di strumenti di protezione individuale viene indicata come la principale misura di contenimento del contagio da Covid-19.
– Il d.p.c.m. 10.04.2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale 11.04.2020 n. 97, efficace dal 14.04.2020 al 3.05.2020, all’art. 1 lettera z, ha statuito, come noto, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 del medesimo decreto. Alla successiva lettera dd) del medesimo articolo si legge: “gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5”.
– Le misure di cui al richiamato allegato 5 sono le seguenti:
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Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
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Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
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Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
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Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
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Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
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Uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
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Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
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Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
– Nella Regione Veneto, l‘Ordinanza del Presidente della Regione n. 40 del 13 aprile 2020 ha, pure, aumentato la distanza interpersonale a due metri, fermo l’utilizzo di dispositivi individuali.
– il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.lgs. 81/2008), oltre a prevedere, tra l’altro, obblighi formativi e informativi del lavoratore da parte del datore di lavoro (richiamati altresì nel Protocollo condiviso del 14.03.2020), eleva il lavoratore a garante, egli stesso, della salute e sicurezza propria e delle persone presenti sul luogo di lavoro.
Si legge, infatti, all’art. 20 comma 1 del Testo Unico: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Al comma 2, si legge: “I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.