VIZI DELLE DELIBERE PRESUPPOSTE. NULLITA’ E ANNULLABILITA’ RILEVATE CON LA OPPOSIZIONE.
Cass. Sez. Unite 11 aprile 2021 n. 9839.
Importantissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
Riportiamo la massima “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137 comma 2 CC., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
E ancora “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice”.
Le questioni, molto rilevanti, rimesse alle Sezioni Unite, riguardavano un contrasto esistente in giurisprudenza sui seguenti aspetti:
1) se la violazione del riparto di spesa in spregio ai criteri legali comporti un vizio di nullità o solo di annullabilità della delibera;
2) se in caso di opposizione al decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice della opposizione possa intervenire sulle delibere poste a supporto del decreto, valutandone la legittimità in termini di eventuale nullità o annullabilità;
Su questi aspetti sussisteva un contrasto fra Sezioni della Cassazione.
Vi era un orientamento maggioritario che escludeva in sede di opposizione la valutazione sulla delibera presupposta in quanto esistente e non già invalidata: in pratica se la delibera e il riparto oggetto del decreto non erano prima stati impugnati il giudice della opposizione al decreto non poteva svolgere alcun vaglio sulla validità o meno di tale delibera, perché ciò avrebbe dovuto essere oggetto di una precedente impugnazione ad hoc.
Vi era poi invece un orientamento, peraltro minoritario, cha al contrario riteneva legittimo esaminare la validità della delibera presupposta col decreto opposto, benchè non fosse stata prima fatta oggetto di impugnazione: in pratica il giudice del merito monitorio ben poteva sindacare le delibere a corredo del decreto opposto.
Le Sezioni Unite con la decisione in esame compongono salomonicamente il contrasto dicendo che “al giudice della opposizione è conferito il potere di sindacare non solo la eventuale nullità della deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge”.
Si precisa peraltro che “mentre la nullità della delibera assembleare può essere rilevata d’ufficio, integrando la stessa esistenza costitutiva della volontà condominiale” invece per la annullabilità essa deve essere “dedotta dall’opponente tramite una domanda ad hoc riconvenzionale” e “sempre che il termine per l’esercizio della azione ordinaria di annullamento non sia perento”. Il che significa che in sede di opposizione al decreto non deve essere spirato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 CC. Semmai anche successivo all’istanza di mediazione.
Con ciò, almeno per quanto concerne i vizi di annullamento della deliberazione presupposta alla pretesa monitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, la Corte Suprema consente l’esame in sede di opposizione, ma solo attraverso domanda riconvenzionale di annullamento della delibera e non solo del decreto. In pratica la mera eccezione pregiudiziale foriera di minare il decreto non è ritenuta sufficiente (e non lo era in verità nemmeno prima della pronuncia a Sezioni Unite). E questo perché la delibera se invalida, anche se solo viziata da un difetto integrante annullamento, la stessa deve essere rimossa per sempre dalla storia condominiale.
Aggiunge pure la Corte che in materia di nullità deve sempre considerarsi nulla la delibera che alteri per sempre (e cioè anche per il futuro) i criteri legali o convenzionali di riparto di spesa, se non adottata con il quorum previsto (se il criterio è regolamentare e il regolamento è contrattuale, alla unanimità); diversamente se la deroga dal criterio fosse solo una tantum, cioè limitata a un caso specifico indicato nella delibera, allora il difetto condurrebbe alla mera annullabilità.
Questa impostazione, un po’ salomonica, conduce ad una esame preventivo da parte del legale chiamato ad opporre un decreto ingiuntiva per oneri condominiali deliberati:
a) anzitutto esaminare se la delibera fosse nulla o annullabile;
b) poi se la delibera fosse solo annullabile, occorrerà vedere come abbia votato l’opponente a tale deliberato, perché se avesse espresso voto favorevole non vi sarebbe spazio ad impugnazione;
c) inoltre dovrà essere valutato il termine, se ancora aperto, per la impugnazione/opposizione della delibera annullabile;
d) infine, la opposizione al decreto dovrebbe chiedere pure in via di azione riconvenzionale la pronuncia di annullamento della delibera invalida perché annullabile, in quanto presupposto per la revoca della spese posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Insomma il punto fissato dalla Cassazione, pone una serie di verifiche preliminari assai importanti per l’operatore che intenda con successo colpire il decreto ingiuntivo notificato al Condomino dal Condominio.
Con un diverso approfondimento esaminerò i vizi di nullità e di annullabilità delle delibere condominiali.