Il fondo di solidarietà di cui alla legge 244/2007 consente ai titolari di un mutuo per l’acquisto prima-casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di situazioni specifiche di temporanea difficoltà (di norma perdita del lavoro dipendente). Il fondo provvede per il periodo di sospensione al pagamento del 50% della misura degli interessi passivi (il restante 50% resta in carico al mutuatario). L’ammissione al fondo viene ora estesa dal DL 18 cd. “CURA ITALA” ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti per un periodo di 9 mesi, però a condizione che si auto certifichino (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) di aver registrato in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor tempo intercorrente tra la data della domanda o la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione dell’attività per l’emergenza del COVID19. Non viene richiesta, per fortuna, la dichiarazione ISEE, che è piuttosto farraginosa.

Vien da chiedersi come fa uno (ora che ha bisogno) ad auto certificarsi un calo di fatturato futuro del 33% (il decreto parla di “trimestre successivo al 21.02.2020”) laddove necessita ora (e non fra tre mesi!) della sospensione delle rate. E se il calo fosse del 30%? E chi lo verifica questo dato? Come sovente accade, la formulazione è oscura e farraginosa.


Conviene allora prima chiedere direttamente alla propria banca quali iniziative ha messo in campo, a prescindere dal DL “Cura Italia”.
Occorre, altresì, tener presente che in presenza di sospensione di rate, potrebbe essere poi problematico accedere alla surroga del mutuo, ove gli interessi passivi futuri dovessero essere (come sarà probabile) assai più bassi di quelli pattuiti prima della epidemia. Forse è più prudente resistere ancora un po’ e poi esaminare una surroga o rinegoziazione del mutuo in relazione all’evolversi della situazione coronavirus.

Avvocato Enrico Zuliani