Forma del contratto di appalto, approvazione assembleare del preventivo, successiva tardiva o mancata stipula, eventuale modifica dell’appaltatore.

Il contratto di appalto (Art. 1655 cod. civ.) con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro, come pure il contratto di opera, è un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Questo principio, oltre a trovare conferma nel codice civile è stato avvallato dalla giurisprudenza: “La stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta“ (Cassazione civile n. 9077/2003).
Da ciò discende, ove il contratto sia verbale o per comportamenti concludenti, la non facile opera di esame se il consenso e su tutti i patti sia stato raggiunto, a fronte magari dell’avvenuto inizio delle prestazioni reciproche. Nemmeno, infatti, a fini probatori è richiesta la forma scritta.

Non essendoci requisiti di forma, va da sé che l’esecuzione di lavori edili privati (di qualsiasi tipo) può essere affidata, quindi, senza la sottoscrizione di alcun contratto scritto, oppure, come sovente accade, utilizzando e accettando semplicemente il cosiddetto preventivo dei lavori. Se questo è giuridicamente ammissibile, è pur vero che la probabilità di un contenzioso tra le parti è in questo modo molto più elevata. Per via dei naturali problemi che possono interessare il rapporto contrattuale, o anche per il solo sopraggiungere di accadimenti inattesi o comunque non regolati dall’inizio (eventi atmosferici, varianti in corso d’opera, lavori extra contrattuali, ritardi, ecc.), talché addirittura si debba sciogliere il rapporto e cambiare appaltatore. Senza considerare il possibile intervento di ditte subappaltatrici. Di qui la prassi, assolutamente prevalente, del contratto scritto a monte dell’appalto, che determini e prevenga ogni possibile eventualità e figura coinvolta e chiarisca bene tutte le obbligazioni delle parti.

Forma del contratto di appalto. Studio Legale Enrico ZulianiCiò detto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14006 del 2017, proprio in ordine ad una questione relativa alla necessità di accertare se un semplice “preventivo” di spesa, recante anche la firma del destinatario, ma senza alcuna indicazione su data, inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, termini di pagamento, potesse configurarsi come contratto di appalto, dando con ciò diritto all’impresa ricorrente al risarcimento danni in ragione di un recesso unilaterale dal contratto (da parte del presunto committente) ai sensi dell’articolo 1671 CC.

Come abbiamo detto, al di là del nome letterale dato ad un “documento”, ai fini del suo inquadramento in una delle figure contrattuali tipiche, occorre sempre accertare la volontà negoziale delle parti. Ciò, oltre ad essere una precisa regola di diritto ai sensi dell’art. 1362 CC, ha evidenziato la Corte Suprema, rigettando il ricorso, che l’analisi “ha rilevato la mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità della esecuzione dell’opera e di pagamento del corrispettivo e pure la assenza di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del rapporto contrattuale, ritenendo al riguardo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione”.

Appare evidente cioè che ad es. la durata del cantiere, la necessità di ricorrere a subappalti per alcune lavorazioni, l’opportunità di regolare gli stati di avanzamento e i termini di pagamento ecc. suggeriscono la stipula formale, ma ove al contrario del caso sottoposto alla Corte, tutto ciò sia invece presente nell’offerta o preventivo e sia facilmente evincibile (trattasi delle cd. offerte/contratto già auto esecutive), allora non si può negare che il contratto sia effettivamente già presente.

Appalto lavori superbonusLa questione è di attuale evidenza in materia di superbonus edilizi e delibera condominiale che approva i lavori e appunto il relativo preventivo di appalto, con cui anzi si autorizza con una successiva firma il rappresentante del condominio, cioè l’amministratore a compiere una mera ratifica della volontà condominiale. Ciò non di meno la firma dell’amministratore peraltro potrebbe avvenire anche con molto ritardo. O addirittura pure non intervenire affatto. Ove cioè la delibera approvi, ma il contratto non sia ancora formalizzato o lo sia molto dopo, possiamo desumere che il contratto c’è (o c’era) già? Effettivamente la volontà della compagine condominiale era presente e il contratto formale altro non è che una mera conseguenza. Ergo, se l’appalto può essere verbale o per comportamenti concludenti, potrà essere anche concluso allorché l’offerta approvata dai condomini viene comunicata all’appaltatore (art. 1326 CC: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte). Talché l’amministratore, proprio in forza di tale delibera approvativa, ha infatti dato seguito già alla comunicazione inizio lavori (la cd. CILA).

E a questo punto, domandiamoci: se magari invece poi l’offerente si ritira, prima della formale stipula (ma comunque dopo avere avuto notizia della approvazione dell’assemblea dei condomini) proprio pensando di non essersi ancora vincolato? Ovvero lo stesso committente ravvisa che il contratto è in parte diverso da quello presentato nell’offerta alla assemblea? Potrà in siffatte ipotesi il condominio reclamare un danno? Poiché il condominio, in quanto committente, dovendo poi “cambiare” appalto (e appaltatore), deve sottoporre il tutto alla “nuova” approvazione dei condomini, tramite una “nuova” delibera e un “diverso” appaltatore (e fatalmente una rettifica di CILA), rischiando così di perdere la misura del superbonus iniziale (il famoso 110%). Non pare affatto una ipotesi peregrina, credo anzi che siamo davanti alle più disparate ipotesi connesse alla repentina (e sciagurata) chiusura dell’iter 110%, che invece molti avevano già avviato, ma magari ancora non del tutto concluso.

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Avvocato Enrico Zuliani