Supponiamo che una persona in gennaio (o anche prima) abbia concluso un contratto per un acquisto importante (una casa, una macchina, ecc.) e abbia pure pagato un deposito, comunemente indicato a titolo di caparra (confirmatoria). Per quel acquisto aveva in serbo un successivo pagamento importante, con il proprio risparmio o anche se del caso tramite un finanziamento o un mutuo.
Ma poi interviene la epidemia, con il relativo lockdown, che si fa?.
Se l’acquirente fosse un lavoratore autonomo, può ragionevolmente temere di non avere in prospettiva le risorse per far fronte ad un prestito, oppure può giustamente temere la perdita di liquidità (tanto più se legata allo smobilizzo di titoli). E se invece fosse un lavoratore dipendente non può ragionevolmente escludersi il timore di rimanere senza lavoro e con notevoli difficoltà a ricollocarsi.
E’ quindi plausibile ritenere che, dopo o anche durante la epidemia, costui voglia uscire da quel impegno, per una naturale e comprensibile cautela prima ancora del verificarsi di una situazione di insolvenza. E voglia uscirne ovviamente recuperando il deposito o la caparra versata.
Ci si chiede: è possibile?
L’art. 1218 codice civile afferma che il contraente è tenuto a rispondere del proprio inadempimento, a meno che questo non derivi da impossibilità a lui non imputabile. E ancora i contratti si possono risolvere laddove la prestazione chiesta sia divenuta successivamente impossibile o eccessivamente onerosa.
Ecco che allora il parametro diventa quello degli effetti di un evento, certamente non previsto nè prevedibile come quello cagionato dal COVID 19, sulla tenuta o meno delle obbligazioni, che suppongono la normale evoluzione della dinamica contrattuale.
Assisteremo certamente a liti su questo versante e a pronunce oscillanti, legate alla evidenza già manifesta della impossibilità od onerosità (perdita del risparmio investito o del lavoro) ovvero alla sua presumibile manifestazione in corso di realizzazione.
In ordine alla mera possibilità di spostare il termine di adempimento, ciò è normativamente previsto dall’art. 91 del D. L. 18/2020 laddove prescrive che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.