Impugnazione delibera condominiale: occorre provare anche il pregiudizio economico.
Interessante (e peraltro opinabile) pronuncia della magistratura di merito: Tribunale di Roma sentenza n. 7587/2021.
In tema di vizi di annullamento delle delibere condominiali, non basta dedurre e provare la violazione di legge (o di regolamento), ma occorre pure allegare e provare il danno economico derivato o derivabile dalla delibera viziata.
In pratica, azionata la impugnazione nei termini e assunta la illegittimità del deliberato (nel caso di specie approvativo di un bilancio consuntivo), l’attore ovvero il condomino (espletata inutilmente la procedura di mediazione obbligatoria) ha un duplice onere, sia formale che sostanziale.
1) L’onere formale è connesso all’assolvimento dell’onere probatorio in ordine al vizio lamentato: maggioranza insufficiente, vizi di convocazione, deleghe irregolari, ecc.
2) L’onere sostanziale, invece, è assolutamente più complesso e oneroso, perchè legato alla incombenza di dovere provare un ulteriore aspetto, non sempre sussistente e cioè il danno economico che l’istante subisce o subirebbe dalla delibera viziata, danno che implica una esplicita e chiara quantificazione (pure questa sovente gravosa).
In questo modo non è più sufficiente dedurre la violazione di regole, ma bisogna connettere tale violazione a un diretto danno materiale che si ripercuota sul patrimonio del condomino ricorrente.
Questo secondo aspetto, come è intuibile, non sempre si verifica ed è comunque difficilmente quantificabile in presenza di vizi formali.
La giustificazione che viene addotta dalla giurisprudenza è come sempre legata al mantenimento ordinato dell’esercizio condominiale, affinchè quest’ultimo non si interrompa e sia reso più gravoso da impugnazioni meramente formali, senza un corrispondente e apprezzabile interesse economico.
Sotto questo profilo, viene valorizzato il criterio generale di cui all’art. 100 del codice di procedura civile secondo cui “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Vero è che l’interesse di cui parla la norma non necessariamente coincide con un interesse economico-patrimoniale, potendo anche essere connesso a un interesse al rispetto del principio di legalità nella vita condominiale, atteso altresì che proprio in materia di delibere il rispetto delle regole si pone a tutela della minoranza, a prescindere dagli effetti economici delle delibere stesse.
In questo ambito, se la decisione del Tribunale di Roma coglie il segno nel limitare le impugnazioni pretestuose per vizi formali irrisori (pensiamo ai vizi di delega), apre pure la strada ad un minor rigore nella adozione delle deliberazioni (convocazione, maggioranze, ecc.), subordinando il successo della impugnazione alla prova di un reale e serio danno economico del ricorrente.