Le Centrali Rischi in Italia

Le Centrali di Rischio in ItaliaLe centrali rischi sono sostanzialmente delle banche dati che raccolgono informazioni sulla posizione economica dei clienti di banche e finanziarie e forniscono queste informazioni al sistema bancario nel suo complesso. Chi interroga quindi le centrali rischi è sostanzialmente un istituto di credito nel processo di valutazione di una pratica relativa ad un finanziamento.
Le centrali rischi sono di due tipi:
1) di natura pubblica presso la Banca d’Italia;
2) di natura privata gestita dal sistema interbancario.
Cominciamo dalle seconde, per poi esaminare la centrale rischi della Banca di Italia.
I sistemi di informazione creditizia cd. SIC sono enti privati che raccolgono appunto informazioni per l’accesso al credito. In essi distinguiamo un “gestore” che è colui il quale tratta i dati personali registrati e un “richiedente” che è il soggetto che richiede le informazioni, in pratica una banca che deve valutare l’affidabilità di un soggetto al fine di concedere un mutuo o un finanziamento.
In pratica attraverso i SIC si ottengono delle referenze onde conoscere meglio la persona che chiede del denaro ad un istituto. Va da sé che se la referenza è negativa, il finanziamento viene negato.
Nei SIC vengono indicati i finanziamenti concessi, la regolarità di rimborso, gli eventuali ritardi o mancati pagamenti, la storia finanziaria insomma.
Anche i diretti interessati possono accedere alla loro posizione personale, prima di richiedere un finanziamento, così da esaminare prima la fattibilità della operazione ambita.
Naturalmente l’accesso a queste banche dati è coperto da privacy e quindi occorre il consenso dell’interessato e i dati raccolti possono essere trattati e utilizzati solo per i fini della valutazione creditizia richiesta.
I SIC attivi in Italia sono la CRIF, Experian, Consorzio Tutela Credito, Assilea. La prima è quella più nota.

CRIF

CRIF Spa è la società leader in Italia.
La finalità della CRIF non è solo quella di classificare i cosiddetti “cattivi pagatori”, ma di determinare il merito creditizio di un soggetto, persona fisica o società.
Le consultazioni da parte della finanziaria o delle banche sono possibili solo in presenza di un’autorizzazione al trattamento dati sottoscritta del cliente che chiede il finanziamento.
Gli elementi trattati riguardano i dati anagrafici, il codice fiscale, la denominazione o partita Iva o sede di una ditta, nonché la tipologia del prestito richiesto, se personale o mutuo o affidamento, eccetera.
Non sono previste però autorizzazioni laddove le segnalazioni abbiano carattere negativo, cioè siano rilevanti nella determinazione del rischio di credito e cioè in presenza di pagamenti ritardati od omessi, informazioni sullo stato dei finanziamenti già concessi e comportamenti negativi del debitore, incaglio pagamenti, passaggio a sofferenza o a perdita, cessione a società di recupero, blocco carte per morosità, e così via.
Naturalmente l’interessato ha diritto di avere dall’intermediario la propria posizione, soprattutto ove sia rifiutata la operazione chiesta.
E’ interessante conoscere i tempi di conservazione e dei dati.
TIPOLOGIA e TEMPO DI CONSERVAZIONE
Richiesta in corso di esame 6 mesi
Finanziamento poi rinunciato o negato 1 mese dalla rinuncia o rifiuto
Finanziamento regolarmente pagato 36 mesi dalla estinzione
Ritardo di pagamento di 3 o più rate 24 mesi dalla regolarizzazione
Finanziamento non rimborsato 36 mesi dalla data di prevista estinzione

L’accesso ai dati Crif è gratuito, salvo che nel sistema non sia presente alcuna informazione, nel qual caso viene chiesto un contributo di 10 euro; in ogni caso come detto è sempre un’ottima cautela accedere ad una verifica prima di inoltrare una richiesta di prestito ad una banca.
Alla richiesta se persona fisica va allegato un documento di identità valido e il proprio codice fiscale, ove la richiesta provenga da una società occorre pure una visura camerale completa e il documento d’identità del legale rappresentante. Le informazioni vengono quindi rese in circa 15 giorni.

CONSORZIO TUTELA DEL CREDITO (CTC)

Anche il CTC è un gestore di informazioni creditizie al pari di CRIF.
Anche in questo caso valgono i tempi della tabella su indicata in relazione ad eventi negativi, quindi dopo tre anni dalla data della prevista estinzione di un finanziamento e ove il rimborso non sia poi mai stato sanato, il dato non sarà più visibile in banca dati.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

La centrale d’allarme interbancaria (CAI) è l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d’Italia ai sensi della legge 205/1999.
Lo scopo della Centrale è quello di evitare la emissione di assegni privi della relativa provvista di fondi. Quindi presso questo archivio e sotto il controllo della Banca d’Italia vengono raccolti gli inesatti pagamenti degli assegni bancari, per i quali nei 60 giorni successivi alla negoziazione non sia intervenuto il tardivo pagamento al creditore.
CAIL’iter per l’iscrizione prevede cioè che dal momento in cui è stato elevato il protesto per mancanza di fondi, il soggetto interessato venga raggiunto da un preavviso di revoca rispetto al quale ha 60 giorni di tempo per regolarizzare la posizione. Questo preavviso di revoca viene di norma inviato per raccomandata. Quindi il tardivo pagamento comprenderà gli interessi legali, le spese, nonchè
una penale del 10% rispetto all’importo dell’assegno.
Il pagamento va poi dimostrato al creditore entro gli stessi 60 giorni per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Se invece il pagamento non interviene nei 60 giorni, il nominativo del soggetto emittente viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi e ciò anche se nel frattempo l’assegno viene poi pagato.
Contestualmente viene poi fatta la segnalazione al prefetto per l’applicazione delle sanzioni, rispetto alle quali l’interessato potrà formulare osservazioni a sua difesa.
Quindi nel termine di prescrizione di 5 anni verrà emessa e notificata una ordinanza – ingiunzione, contro la quale è possibile fare opposizione avanti al Giudice di Pace competente.
Se invece nemmeno si paga la ordinanza ingiunzione, arriverà poi una cartella esattoriale.
L’iscrizione quindi in CAI implica conseguenze negative di assoluto rilievo ed è da evitare nel termine concesso di 60 giorni dal mancato pagamento del titolo.

CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA (CR)

La Centrale Rischi della Banca d’Italia ha lo scopo di migliorare la qualità degli impieghi creditizi e di conseguenza la stabilità del sistema bancario nel suo complesso.
Si tratta di un sistema informativo che raccoglie e fornisce appunto informazioni sull’indebitamento della clientela degli istituti di credito. In pratica, mediante un sistema centralizzato Banca d’Italia fornisce ogni mese agli intermediari un’informazione utile per la valutazione del merito creditizio della clientela.
In generale vengono coinvolti nel flusso delle informazioni:
1) le banche;
2) altri intermediari finanziari che esercitano prevalentemente erogazione di finanziamento.
La posizione globale del rischio finanziario di un soggetto viene poi determinata dalla somma o misura degli affidamenti in corso.
La comunicazione fra Banca di Italia e intermediari è bivalente: da un lato vi sono le segnalazioni che provengono a Banca di Italia e dall’altro quelle che fornisce Banca di Italia a chi le richiede.
Si prescinde da un consenso dell’interessato, poiché Banca d’Italia, in quanto ente pubblico non economico, persegue finalità pubbliche di tutela della stabilità del mercato finanziario e creditizio.
Vero è che comunque le informazioni devono essere trattate e utilizzate unicamente per i fini istituzionali dell’ente Banca di Italia.
Il funzionamento della CR può essere così sintetizzato: gli intermediari sono tenuti alle segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo e le rilevazioni vengono raccolte con cadenza mensile anche se non sono mutate dal mese precedente.
La CR raccoglie pure i dati relativi a: garanzie personali prestate (fideiussioni); cessioni di crediti; contestazioni, ecc.
I report per ciascun cliente vengono poi inviati alle banche richiedenti.

Classificazione dei rischi

L’intermediario è tenuto a segnalare la posizione cdi rischio (anche se in regola) laddove un soggetto abbia le seguenti caratteristiche:
a) somma dell’accordato o dell’utilizzato del totale del credito pari o superiore a 30.000 euro;
b) garanzie personali prestate pari o superiore a 30.000 euro;
c) posizione in sofferenza (vedremo poi cosa significa);
d) operazioni effettuate per conto terzi pari o superiore a 30.000 euro;
e) crediti ceduti pari o superiore a 30.000 euro;
f) cessione di crediti in sofferenza.
Il soggetto tenuto alla segnalazione è l’intermediario risultante titolare originario del credito.
Tutti i dati poi affluiscono in una tabella in cui i crediti ovvero i debiti dei clienti vengono suddivisi come segue:
CREDITI PER CASSA
CREDITI DI FIRMA
GARANZIE
DERIVATI FINANZIARI
SEZIONE INFORMATIVA
Analizziamo ciascuna sezione.

Crediti per cassa
Vi rientrano:
Rischi autoliquidanti: trattasi di operazioni che già in fase di erogazione contengono la fonte del rimborso, in pratica finanziamenti per la immediata liquidità a fronte di crediti non immediatamente esigibili (anticipi sbf o su fatture, prefinanziamento mutui, anticipi su crediti da esportazione, ecc.).
Rischi a scadenza: finanziamenti collegati a una durata temporale (leasing, mutui e prestiti in genere).
Rischi a revoca: senza cioè una scadenza temporale, in pratica i fidi per elasticità di cassa.
Finanziamenti a procedure concorsuali e altri particolari.
Crediti in sofferenza: è questa la sezione più significativa e vi rientrano tutti i finanziamenti verso soggetti in stato di insolvenza, anche se non dichiarata giudizialmente, ovvero che si trovano in situazioni sostanzialmente equiparabili all’insolvenza. E’ molto importante sottolineare che in questa sezione possono essere inseriti soggetti soltanto dopo una valutazione complessiva della effettiva situazione finanziaria e quindi non vi può essere l’inserimento automatico dovuto ad un semplice ritardo o disguido di pagamento. Nè può essere inserito a sofferenza un credito che è stato oggetto di ristrutturazione. In caso di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili il credito in sofferenza viene passato a perdita. Occorre dire anche che se vi è una cointestazione del credito perché vi sia sofferenza tutti i cointestatari devono essere previamente valutati insolventi.
La segnalazione in sofferenza cessa di essere tale e quindi non è più dovuta allorché:
La situazione valutata di insolvenza venga a mancare;
Il credito venga rimborsato, anche a seguito di accordo transattivo;
Il credito venga ceduto a terzi;
L’intermediario dia atto della irrecuperabilità del credito e ciò non di meno rinunci o non dia seguito ad azioni di recupero per la reputata non convenienza della operazione.
È bene comunque sapere che l’eventuale pagamento o comunque la cessazione dello stato di insolvenza ovvero la interruzione di una situazione equiparabile all’insolvenza non implicano in ogni caso la cancellazione delle segnalazioni relative alle pregresse rilevazioni.
Né Il regolare adempimento di un piano di rientro concordato tra intermediario e cliente comporta di per sé l’esaurimento dell’inserimento a sofferenza, in quanto competerà comunque all’intermediario la valutazione caso per caso del venire meno dei presupposti (sotto tale aspetto appare opportuno in sede di accordo di rientro fare presente e negoziare con l’intermediario anche tale aspetto).

Crediti di firma
Trattasi degli impegni di pagamento, crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali vengono assunti impegni rispetto ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela verso terzi.

Garanzie ricevute
Si tratta delle garanzie personali o reali ricevute dagli intermediari dai clienti o da terzi per ridurre il rischio di concessione del credito.

Derivati Finanziari
Cioè swaps, fras, options, ecc.

Sezione Informativa
In centrale rischi vi è poi un’ultima sezione che contiene informazioni relative a operazioni effettuate per conto terzi, ovvero relative a crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari, o per crediti passati a perdita o crediti ceduti a terzi.
In una ulteriore disamina vedremo il rapporto fra il privato cittadino e la Centrale Rischi e cioè come accedere ai dati, verificarne la correttezza o gli errori, i possibili rimedi e anche il diritto al risarcimento del danno.

Per specifiche e più dettagliate informazioni in materia potete inviare una mail ad avv.zuliani@studiolegalezulianieconte.it

Avvocato Enrico Zuliani