In molti anni di assistenza e difesa di condomini sovente mi sono imbattuto in polizze di Tutela cd. Legale.  In verità tali polizze contengono, di norma, la esclusione esplicita delle vertenze (giudiziali e stragiudiziali) fra condominio e condomini, che poi sono quelle per cui l’amministratore vorrebbe assicurare il condominio. Il condominio, infatti, si trova spesso in situazione di non facile recupero degli oneri verso uno o più condomini e l’amministratore deve valutare la convenienza (o meno) di esperire la azione legale; ergo lo scopo di una polizza siffatta è ovviamente finalizzato, almeno, al recupero certo delle spese legali assunte. Scopo che appunto è molto spesso vanificato dalle esclusioni in polizza, proprio relativamente alle liti con i condomini.

Da ultimo il Tribunale di Forlì con sentenza del 10 marzo 2020 n. 206 ha ritenuto, peraltro, che la sottoscrizione di una polizza condominiale di tutela legale dell’amministratore, pure in forza di una delibera presa a maggioranza, debba reputarsi annullabile, laddove obbliga il condomino dissenziente al pagamento di un premio assicurativo, ancorché pro quota, poiché con ciò non verrebbe permesso al singolo condomino, in quanto già vincolato dalla polizza, di dissociarsi in futuro da una lite come sancito dall’art. 1132 CC.

Sul punto la Corte di Cassazione aveva già indicato come nulla la delibera che ponesse pure al condomino che avesse manifestato nei termini l’atto di dissociazione (cd. estraniazione) le spese legali di soccombenza.

Ed in effetti l’art. 1132 CC. prescrive, per le cause che vedono parte (attiva o passiva) il condominio (e al di fuori dalla materia interna del recupero degli oneri condominiali), la possibilità di esclusione del condomino dissenziente dal rischio di soccombenza sulle spese di una causa. Naturalmente tale dissociazione, da operarsi secondo i termini indicati dall’art. 1132 CC. (30 giorni dalla conoscenza) opera solo sui rapporti interni con gli altri condomini, che saranno chiamati a rispondere delle spese di lite anche per il condomino dissenziente ovvero – come si dice – a manlevarlo  o comunque a rimborsarlo della spesa connessa alla soccombenza di causa. Ecco allora che, per preservare tale possibilità o facoltà prevista dalla legge all’art. 1132 CC., il Tribunale di Forlì ha stabilito che la delibera approvativa di spesa e di attivazione di polizza condominiale per le spese di lite, presa a maggioranza, debba ritenersi annullabile (previa impugnazione) in quanto obbligando tutti a pagare pro quota il relativo premio di polizza viola il disposto di cui all’art. 1132 CC. laddove consente al singolo condomino la dissociazione dalla lite.

Avvocato Enrico Zuliani